Chi entra in questi giorni in una catena di elettronica o completa un acquisto online potrebbe notare un cartello nuovo, con le stelle dell'Unione europea e un codice QR. Da domenica 27 settembre 2026 tutti i venditori che vendono beni ai consumatori nell'UE sono obbligati a esporre un avviso armonizzato sulla garanzia legale di conformità, uguale in tutti i Paesi membri. Nello stesso giorno debutta GARAN, un'etichetta facoltativa che i produttori possono usare per mettere in evidenza una garanzia commerciale particolarmente lunga. Non è previsto alcun periodo transitorio.

Da dove arriva l'obbligo

La base è la direttiva (UE) 2024/825 sulla "responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde", che ha modificato la direttiva 2019/771 sulla vendita di beni. L'aspetto preciso di avviso ed etichetta è fissato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/1960 della Commissione, che in quanto regolamento vale direttamente in tutti gli Stati membri. L'obiettivo è semplice: un consumatore deve riconoscere i propri diritti allo stesso modo a Milano, a Vienna o a Lisbona.

L'avviso obbligatorio: che cosa dice

Il cartello riassume regole già in vigore da anni, ma finora spesso poco visibili:

  • per i beni venduti nell'UE vale una garanzia legale di almeno due anni, a carico del venditore;
  • se il prodotto non corrisponde a quanto promesso o non funziona come dovrebbe, il consumatore ha diritto a riparazione o sostituzione gratuite e, in alcuni casi, a una riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto con rimborso;
  • la durata può variare da Paese a Paese, per questo un codice QR rimanda al portale europeo con le regole nazionali.
![Avviso armonizzato UE sulla garanzia legale in versione italiana](/static/img/2026/09/ue-garanzia-legale-avviso-it.jpg "La versione italiana dell'avviso obbligatorio. Immagine: Commissione europea")
La versione italiana dell'avviso obbligatorio. Immagine: Commissione europea

Dove va esposto. Nei punti vendita fisici deve essere ben visibile, per esempio a parete o vicino alla cassa, stampato in formato almeno A4; su carta è ammesso anche il bianco e nero. Nei negozi online l'avviso va mostrato a colori e in modo evidente sul sito. Non serve applicarlo su ogni singolo prodotto, ma testo, colori e struttura non possono essere modificati.

GARAN, l'etichetta per le garanzie lunghe

Il secondo simbolo non è obbligatorio, ma chi lo usa deve rispettare condizioni rigide. Il produttore può applicare l'etichetta GARAN solo se offre una garanzia commerciale di durabilità superiore a due anni, senza costi aggiuntivi per il cliente e valida per l'intero prodotto. Una copertura limitata al solo motore di una lavatrice, o venduta come estensione a pagamento, non dà diritto al marchio.

Sull'etichetta compaiono la durata in anni, il nome o marchio del produttore e l'identificativo del modello, insieme a un'icona a calendario e a un codice QR. Stampata deve misurare almeno 95 × 100 mm; online va mostrata a colori accanto al prodotto e può comparire in forma ridotta, da espandere con un clic.

![Modello dell'etichetta GARAN con segnaposto per anni di garanzia, marca e modello](/static/img/2026/09/eu-garan-label-beispiel.jpg "Esempio di etichetta GARAN: \"XX\" indica gli anni di garanzia. Immagine: Commissione europea")

Garanzia legale o garanzia del produttore?

La confusione tra le due è la causa più comune di discussioni al banco dell'assistenza. Ecco le differenze principali:

Garanzia legale di conformitàGaranzia commerciale (GARAN)
Chi rispondeIl venditoreIl produttore
Obbligatoria?Sì, per legge, non si può escludereNo, è volontaria
Durata2 anni dalla consegna (usato: minimo 1 anno se concordato)Oltre 2 anni, altrimenti niente GARAN
Cosa copreDifetti di conformità esistenti alla consegnaL'intero prodotto, senza costi extra
Nuovo segno UEAvviso obbligatorio in negozio e onlineEtichetta sul prodotto o accanto alla scheda online

Cosa cambia per chi compra in Italia

In Italia i diritti restano quelli del Codice del consumo, aggiornato dal decreto legislativo 170/2021 in vigore dal 1° gennaio 2022. Il venditore risponde dei difetti che si manifestano entro due anni dalla consegna. Per i difetti che emergono nei primi 12 mesi si presume che esistessero già al momento dell'acquisto: tocca al venditore dimostrare il contrario (prima della riforma erano sei mesi). Il consiglio pratico è segnalare il difetto al venditore appena lo si scopre. L'azione per far valere la garanzia si prescrive in 26 mesi dalla consegna, motivo per cui conviene conservare lo scontrino o la fattura almeno per questo periodo.

Il nuovo avviso, quindi, non allunga la garanzia: la rende più difficile da ignorare. Capita ancora che, davanti a uno smartphone o a un portatile guasto dopo pochi mesi, il negozio rimandi il cliente al centro assistenza del marchio. Da ora il cartello vicino alla cassa ricorda che l'interlocutore è il venditore.

Più interessante, sul lungo periodo, è GARAN: se un produttore offre cinque anni di copertura sull'intero apparecchio, lo si vedrà subito a scaffale o nell'elenco prodotti di un e-commerce. Un elemento in più per confrontare due modelli di prezzo simile, dai televisori agli smartphone: nelle nostre guide ai prezzi degli iPhone in Italia e ai prezzi dei Samsung Galaxy trovate i listini ufficiali aggiornati.

Poiché l'obbligo è scattato senza transizione, è probabile che nelle prime settimane non tutti i negozi espongano ancora l'avviso. La sua assenza non cambia i diritti del consumatore, che restano validi in ogni caso.

Domande frequenti

La garanzia legale adesso dura più di due anni?

No. Il minimo europeo resta di due anni. La novità è che i venditori devono informare i clienti in modo uniforme.

Ogni prodotto avrà l'etichetta GARAN?

No. Compare solo se il produttore offre volontariamente una garanzia gratuita di oltre due anni sull'intero prodotto.

Vale anche per i marketplace e i siti stranieri?

L'obbligo riguarda tutti i venditori che vendono beni a consumatori nell'UE, online e nei negozi fisici. Sono escluse le vendite tra imprese.

Cosa fare se un prodotto si guasta?

Rivolgersi al venditore presso cui è stato acquistato, descrivendo il difetto e allegando la prova d'acquisto (scontrino, fattura o estratto conto).